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REGOLAMENTO LABORATORI

Indice articoli:

Art. 1: Laboratori
Art. 2: Organi del Laboratorio
Art. 3: Direttore di Laboratorio
Art. 4: Consiglio di Laboratorio
Art. 5: Utenti del Laboratorio
Art. 6: Rapporti con la struttura ospitante
Art. 7: Attività del Laboratorio
Art. 8: Gestione amministrativa del Laboratorio
Art. 9: Costi e ricavi delle prestazioni
Art. 10: Destinazione dell'utile
Art. 11: Verifica della qualità del Laboratorio
Art. 12: Scioglimento del Laboratorio

Art. 13: Norma Finale

 
Art. 1: Laboratori indice

Per l'espletamento dei propri compiti istituzionali il Consorzio opera con strutture operative proprie costituite dai Laboratori. I Laboratori sono organi aventi il fine di realizzare e gestire su scala regionale, nazionale e internazionale strutture di ricerca accessibili agli utenti dei laboratori di cui al successivo art. 5.
Ogni Laboratorio è costituito su decisione del Consiglio Direttivo, sentito il Consiglio Scientifico. Il Consiglio Direttivo indicherà l'attribuzione delle risorse per ciascun Laboratorio, e inoltre, sentito il Consiglio Scientifico, di ogni altra risorsa ritenuta necessaria. Ove ne ricorrano le condizioni il Consiglio Direttivo delibererà lo scioglimento del Laboratorio e l'attribuzione delle sue risorse come previsto dal successivo art. 11.
Nell’ambito delle attività di formazione il Consorzio promuove e supporta l’interscambio fra le unità di ricerca del consorzio ed i laboratori.
Sono previsti:
Laboratori nazionali
Laboratori di ateneo

Art. 2: Organi del Laboratorio indice

Sono organi del Laboratorio:
Il Direttore del Laboratorio
Il Consiglio Scientifico di Laboratorio

Art. 3: Direttore di Laboratorio indice

Il Direttore di Laboratorio è nominato dal Consiglio Direttivo, sentito il parere del Consiglio Scientifico, di norma tra i professori di ruolo o fuori ruolo o gradi equivalenti del personale delle Unità di Ricerca del Consorzio che dispongono di contratti di ricerca presso lo stesso Laboratorio.
Gli incarichi di Direttore di Laboratorio sono incompatibili con quello di Direttore di altro Laboratorio, e, di norma, di Direttore di una struttura in cui il Laboratorio fosse eventualmente ospitato.
Il Direttore di Laboratorio resta in carica quattro anni e non più di otto anni consecutivi. Al Direttore Laboratorio è affidato il coordinamento del Laboratorio.
Il Direttore di Laboratorio convoca e presiede il Consiglio di Laboratorio e comunica annualmente al Consiglio Scientifico ed al Consiglio Direttivo l'elenco aggiornato del personale dipendente e del personale associato ed esterno ad esso facente capo. Egli altresì coordina il funzionamento generale del Laboratorio (essendo anche responsabile del personale e delle apparecchiature del Laboratorio) e predispone i programmi ed i rendiconti scientifici del Laboratorio stesso. Il Direttore di Laboratorio controfirma, unitamente al rappresentante legale del Consorzio, contratti per l'attività di conto terzi, di consulenza, di ricerca e di assunzione di personale che riguardano l'attività del Laboratorio. Il Direttore di Laboratorio, autorizzato a tal fine dal Consiglio Direttivo del Consorzio, è responsabile amministrativo della gestione dei fondi assegnati al Laboratorio qualora venga prevista, con regolamento a parte, la gestione decentrata.


Art. 4: Consiglio di Laboratorio indice

Il Consiglio Scientifico di Laboratorio nazionale è composto dal Direttore del Laboratorio, che lo presiede, da un rappresentante dei ricercatori afferenti e da due esperti nominati dal CS del Consorzio.
Il Consiglio Scientifico di Laboratorio di Università è composto dal Direttore del Laboratorio, che lo presiede, da un rappresentante dei ricercatori afferenti e da un esperto nominato dal CS del Consorzio.
Il Consiglio Scientifico di Laboratorio ha il compito di individuare e/o proporre le linee di sviluppo del Laboratorio, discutere delle questioni riguardanti la gestione amministrativa e del personale del Laboratorio e coadiuva il Direttore nella conduzione del Laboratorio.
Il Consiglio Scientifico di Laboratorio è riunito dal Direttore ogni volta che lo ritiene necessario e comunque almeno due volte l’anno- viene consultato in relazione alle sedute ordinarie del Consiglio Direttivo e del Consiglio Scientifico del Consorzio. Può esserne richiesta la convocazione da parte dell’esperto.

Art. 5: Utenti del Laboratorio indice

Sono Utenti del Laboratorio Enti Pubblici e Privati, Nazionali ed Internazionali, le Unità di Ricerca del Consorzio e le Università Consorziate.

Art. 6: Rapporti con la struttura ospitante indice

Il Laboratorio, in assenza di propria sede i cui costi sono regolamentati nel successivo art. 8, è ospitato presso una struttura già esistente. I rapporti con la struttura ospitante sono regolamentati da apposita convenzione approvata dal Consiglio Direttivo.

Art. 7: Attività del Laboratorio indice

L'attività di conto terzi, di consulenza e di ricerca del Laboratorio è di norma regolamentata da appositi contratti sottoscritti dal legale rappresentante del Consorzio e controfirmati dal Direttore di Laboratorio.
I proventi vengono amministrati dal Consorzio che ne cura la gestione attraverso l'introduzione di una apposita partizione del proprio bilancio come previsto dal successivo art. 8.

Art. 8: Gestione amministrativa del Laboratorio indice

La gestione amministrativa del Laboratorio è affidata al Consorzio che predispone una apposita partizione nel proprio bilancio. Ai laboratori sono attribuite risorse per i primi due anni di vita. Successivamente i laboratori dovranno provvedere alla copertura di tutti i costi attraverso l'attività di conto terzi, di consulenza e di ricerca o apposita convenzione con la struttura ospitante.

Art. 9: Costi e ricavi delle prestazioni indice

Il costo delle prestazioni fornite dal Laboratorio nazionale è di norma quello di mercato.
Agli appartenenti ad Unità di Ricerca del Consorzio o ad Università Consorziate che richiederanno prestazioni nell’ambito di progetti sottoposti al Consiglio scientifico di laboratorio è riservato un costo non superiore rispettivamente al 50 % e al 70 % del costo di mercato.
I ricavi devono essere utilizzati per la copertura dei costi di gestione del Laboratorio e per il suo sviluppo.
Il costo delle prestazioni fornite dal Laboratorio di ateneo è di norma quello di mercato.
Agli appartenenti ad Unità di Ricerca del Consorzio o ad Università Consorziate che richiederanno prestazioni nell’ambito di progetti sottoposti al Consiglio scientifico di laboratorio è riservato un costo non superiore rispettivamente al 30 % e al 70 % del costo di mercato. I ricavi devono essere utilizzati per la copertura dei costi di gestione del Laboratorio e per il suo sviluppo.

Art. 10: Destinazione dell'utile indice

L'utile d'esercizio derivante dall'attività del Laboratorio è primariamente destinato, su decisione del Consiglio Direttivo, o dalla Giunta qualora delegata a ciò, sentito il Consiglio Scientifico, al potenziamento del Laboratorio sia in termini di apparecchiature sia in termini di personale.

Art. 11: Verifica della qualità del Laboratorio indice

Il Direttore del Laboratorio è tenuto ad inviare, per la valutazione prevista dal regolamento e dallo statuto, al Consiglio Scientifico ed al Consiglio Direttivo un report annuale che illustri l'attività svolta dal Laboratorio in termini di commesse espletate o in fase di espletamento, produzione scientifica (pubblicazioni, comunicazioni a congressi, brevetti, ecc.) ed eventuali attività formative.

Art. 12: Scioglimento del Laboratorio indice

Qualora il Laboratorio non risulti attivo, nei cinque anni successivi alla sua costituzione, in termini di attività conto terzi, di consulenza o di ricerca, ovvero generi perdite ritenute non ripianabili in relazione al bilancio del Consorzio, il Consiglio Direttivo delibera lo scioglimento del Laboratorio e l'attribuzione delle sue risorse.

Art. 13: Norma Finale indice

Per quanto non specificato nel presente regolamento, si fa riferimento ai Regolamenti del Consorzio.

updated: January 16 2008 06:26:33.