REGOLAMENTO LABORATORI
Indice
articoli:
Art.
1: Laboratori
Art. 2: Organi del Laboratorio
Art. 3: Direttore di Laboratorio
Art. 4: Consiglio di Laboratorio
Art. 5: Utenti del Laboratorio
Art. 6: Rapporti con la struttura
ospitante
Art. 7: Attività del Laboratorio
Art. 8: Gestione amministrativa
del Laboratorio
Art. 9: Costi e ricavi delle
prestazioni
Art.
10: Destinazione dell'utile
Art.
11: Verifica della qualità del Laboratorio
Art. 12: Scioglimento del Laboratorio
Art. 13:
Norma Finale
Per l'espletamento dei propri
compiti istituzionali il Consorzio opera con strutture
operative proprie costituite dai Laboratori. I
Laboratori sono organi aventi il fine di realizzare
e gestire su scala regionale, nazionale e internazionale
strutture di ricerca accessibili agli utenti dei
laboratori di cui al successivo art. 5.
Ogni Laboratorio è costituito su decisione
del Consiglio Direttivo, sentito il Consiglio
Scientifico. Il Consiglio Direttivo indicherà
l'attribuzione delle risorse per ciascun Laboratorio,
e inoltre, sentito il Consiglio Scientifico, di
ogni altra risorsa ritenuta necessaria. Ove ne
ricorrano le condizioni il Consiglio Direttivo
delibererà lo scioglimento del Laboratorio
e l'attribuzione delle sue risorse come previsto
dal successivo art. 11.
Nell’ambito delle attività di formazione
il Consorzio promuove e supporta l’interscambio
fra le unità di ricerca del consorzio ed
i laboratori.
Sono previsti:
Laboratori nazionali
Laboratori di ateneo
| Art. 2:
Organi del Laboratorio |
indice |
Sono organi del Laboratorio:
Il Direttore del Laboratorio
Il Consiglio Scientifico di Laboratorio
| Art. 3:
Direttore di Laboratorio |
indice |
Il Direttore di Laboratorio è nominato dal
Consiglio Direttivo, sentito il parere del Consiglio
Scientifico, di norma tra i professori di ruolo
o fuori ruolo o gradi equivalenti del personale
delle Unità di Ricerca del Consorzio che
dispongono di contratti di ricerca presso lo stesso
Laboratorio.
Gli incarichi di Direttore di Laboratorio sono incompatibili
con quello di Direttore di altro Laboratorio, e,
di norma, di Direttore di una struttura in cui il
Laboratorio fosse eventualmente ospitato.
Il Direttore di Laboratorio resta in carica quattro
anni e non più di otto anni consecutivi.
Al Direttore Laboratorio è affidato il coordinamento
del Laboratorio.
Il Direttore di Laboratorio convoca e presiede il
Consiglio di Laboratorio e comunica annualmente
al Consiglio Scientifico ed al Consiglio Direttivo
l'elenco aggiornato del personale dipendente e del
personale associato ed esterno ad esso facente capo.
Egli altresì coordina il funzionamento generale
del Laboratorio (essendo anche responsabile del
personale e delle apparecchiature del Laboratorio)
e predispone i programmi ed i rendiconti scientifici
del Laboratorio stesso. Il Direttore di Laboratorio
controfirma, unitamente al rappresentante legale
del Consorzio, contratti per l'attività di
conto terzi, di consulenza, di ricerca e di assunzione
di personale che riguardano l'attività del
Laboratorio. Il Direttore di Laboratorio, autorizzato
a tal fine dal Consiglio Direttivo del Consorzio,
è responsabile amministrativo della gestione
dei fondi assegnati al Laboratorio qualora venga
prevista, con regolamento a parte, la gestione decentrata.
| Art. 4:
Consiglio di Laboratorio |
indice |
Il Consiglio
Scientifico di Laboratorio nazionale è
composto dal Direttore del Laboratorio, che lo
presiede, da un rappresentante dei ricercatori
afferenti e da due esperti nominati dal CS del
Consorzio.
Il Consiglio Scientifico di Laboratorio di Università
è composto dal Direttore del Laboratorio,
che lo presiede, da un rappresentante dei ricercatori
afferenti e da un esperto nominato dal CS del
Consorzio.
Il Consiglio Scientifico di Laboratorio ha il
compito di individuare e/o proporre le linee di
sviluppo del Laboratorio, discutere delle questioni
riguardanti la gestione amministrativa e del personale
del Laboratorio e coadiuva il Direttore nella
conduzione del Laboratorio.
Il Consiglio Scientifico di Laboratorio è
riunito dal Direttore ogni volta che lo ritiene
necessario e comunque almeno due volte l’anno-
viene consultato in relazione alle sedute ordinarie
del Consiglio Direttivo e del Consiglio Scientifico
del Consorzio. Può esserne richiesta la
convocazione da parte dell’esperto.
| Art.
5: Utenti del Laboratorio |
indice |
Sono Utenti del Laboratorio
Enti Pubblici e Privati, Nazionali ed Internazionali,
le Unità di Ricerca del Consorzio e le
Università Consorziate.
| Art.
6: Rapporti con la struttura ospitante |
indice |
Il Laboratorio, in assenza di
propria sede i cui costi sono regolamentati nel
successivo art. 8, è ospitato presso una
struttura già esistente. I rapporti con
la struttura ospitante sono regolamentati da apposita
convenzione approvata dal Consiglio Direttivo.
| Art.
7: Attività del Laboratorio |
indice |
L'attività di conto terzi,
di consulenza e di ricerca del Laboratorio è
di norma regolamentata da appositi contratti sottoscritti
dal legale rappresentante del Consorzio e controfirmati
dal Direttore di Laboratorio.
I proventi vengono amministrati dal Consorzio
che ne cura la gestione attraverso l'introduzione
di una apposita partizione del proprio bilancio
come previsto dal successivo art. 8.
| Art.
8: Gestione amministrativa del Laboratorio |
indice |
La gestione amministrativa del
Laboratorio è affidata al Consorzio che
predispone una apposita partizione nel proprio
bilancio. Ai laboratori sono attribuite risorse
per i primi due anni di vita. Successivamente
i laboratori dovranno provvedere alla copertura
di tutti i costi attraverso l'attività
di conto terzi, di consulenza e di ricerca o apposita
convenzione con la struttura ospitante.
| Art.
9: Costi e ricavi delle prestazioni |
indice |
Il costo delle prestazioni fornite
dal Laboratorio nazionale è di norma quello
di mercato.
Agli appartenenti ad Unità di Ricerca del
Consorzio o ad Università Consorziate che
richiederanno prestazioni nell’ambito di
progetti sottoposti al Consiglio scientifico di
laboratorio è riservato un costo non superiore
rispettivamente al 50 % e al 70 % del costo di
mercato.
I ricavi devono essere utilizzati per la copertura
dei costi di gestione del Laboratorio e per il
suo sviluppo.
Il costo delle prestazioni fornite dal Laboratorio
di ateneo è di norma quello di mercato.
Agli appartenenti ad Unità di Ricerca del
Consorzio o ad Università Consorziate che
richiederanno prestazioni nell’ambito di
progetti sottoposti al Consiglio scientifico di
laboratorio è riservato un costo non superiore
rispettivamente al 30 % e al 70 % del costo di
mercato. I ricavi devono essere utilizzati per
la copertura dei costi di gestione del Laboratorio
e per il suo sviluppo.
| Art.
10: Destinazione dell'utile |
indice |
L'utile d'esercizio derivante dall'attività
del Laboratorio è primariamente destinato,
su decisione del Consiglio Direttivo, o dalla
Giunta qualora delegata a ciò, sentito
il Consiglio Scientifico, al potenziamento del
Laboratorio sia in termini di apparecchiature
sia in termini di personale.
| Art.
11: Verifica della qualità del Laboratorio |
indice |
Il Direttore del Laboratorio è
tenuto ad inviare, per la valutazione prevista
dal regolamento e dallo statuto, al Consiglio
Scientifico ed al Consiglio Direttivo un report
annuale che illustri l'attività svolta
dal Laboratorio in termini di commesse espletate
o in fase di espletamento, produzione scientifica
(pubblicazioni, comunicazioni a congressi, brevetti,
ecc.) ed eventuali attività formative.
| Art.
12: Scioglimento del Laboratorio |
indice |
Qualora il Laboratorio non risulti
attivo, nei cinque anni successivi alla sua costituzione,
in termini di attività conto terzi, di
consulenza o di ricerca, ovvero generi perdite
ritenute non ripianabili in relazione al bilancio
del Consorzio, il Consiglio Direttivo delibera
lo scioglimento del Laboratorio e l'attribuzione
delle sue risorse.
Per quanto non specificato nel
presente regolamento, si fa riferimento ai Regolamenti
del Consorzio.
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