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REGOLAMENTO VIAGGI

Indice articoli:

PARTE PRIMA
Art. 1: Norme generali
Art. 2: Autorizzazione
Art. 3: Mezzi di trasporto consentiti
Art. 4: Spese di soggiorno consentite
Art. 5: Modalità di rimborso delle spese
Art. 6: Rimborso delle spese di trasporto
Art. 7: Rimborso delle spese di soggiorno
Art. 8: Anticipo delle spese di missione
Art. 9: Prescrizione del rimborso

PARTE SECONDA: NORME RISERVATE AL PERSONALE DIPENDENTE
Art. 10: Indennità' di trasferta
Art. 11: Spese di vitto
Art. 12: Missione in giorno festivo
Art. 13: Missione all'estero

PARTE TERZA: SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DELL'ISTITUTO E RIUNIONI DI LAVORO INTERNE
Art. 14: Principi generali
Art. 15: Rimborso spese di trasferta per le riunioni degli Organi
Art. 16: Comitati, Commissioni, Gruppi di Lavoro e Riunioni di lavoro

PARTE QUARTA: SPESE DI RAPPRESENTANZA
Art. 17: Principi generali - Spese di rappresentanza
Art. 18: Spese di rappresentanza
Art. 19: Soggetti autorizzati a sostenere le spese di rappresentanza
Art. 20: Particolari spese di rappresentanza

Tabella A

Tabella B

Art. 1: Norme generali indice

1. Il Consorzio Interuniversitario Nazionale La Chimica per l'Ambiente, assicura al personale dipendente ed associato, ai collaboratori esterni, ai dottorandi, ai borsisti, ai laureandi ed .ai visitatori che, nell'ambito delle attività svolte per conto o in collaborazione con l'Istituto stesso, debbano svolgere per qualche tempo la loro attività al di fuori della loro sede abituale di residenza o di lavoro, sia in territorio nazionale che all'estero, il seguente trattamento di missione.
2. Non è ammessa, di norma, indennità di trasferta o pagamento di diarie, ad eccezione di quanto specificatamente previsto dal successivo art. 10.

Art. 2: Autorizzazione indice

Lo svolgimento dell'attività fuori della sede abituale di residenza o di lavoro deve essere sempre preventivamente autorizzata dal Responsabile del Centro di spesa. L'autorizzazione deve riportare i seguenti elementi:
- generalità di chi compie la missione;
- codice fiscale;
- oggetto della missione;
- località da raggiungere e data di inizio e fine missione;
- mezzi di trasporto previsti (con idonea motivazione se trattasi di mezzi straordinari);
- fondo su cui va a gravare la spesa.

2. Copia della suddetta autorizzazione deve essere tempestivamente trasmessa all'amministrazione centrale prima dell'inizio della missione e vistata dal Presidente o suo delegato.

Art. 3: Mezzi di trasporto consentiti indice


1. Per l'esecuzione dei viaggi tutto il personale è autorizzato ad avvalersi, a seconda delle circostanze valutate dal Responsabile che autorizza la missione, dei seguenti mezzi:

ORDINARI:

a. Ferrovia

• Tale mezzo dovrà essere privilegiato rispetto agli altri mezzi di trasporto.

• Nessuna particolare limitazione viene prevista per il suo uso, ivi compreso l'eventuale costo di sovrapprezzi (pendolino, supplemento rapido, prenotazione obbligatoria, etc.) o nel rimborso dei costi occorrenti per il pernottamento (vagone letto, cuccetta, etc.) ed entro le classi di attribuzione previste nell'allegata tabella A);

b. Trasporto aereo

• I viaggi in aereo vengono effettuati in classe economica o business class.

• Per i viaggi sia su aerei della Compagnia di bandiera che di altre Compagnie deve essere sempre perseguito l'ottenimento di possibili riduzioni che possono essere meglio gestite operando con un'unica agenzia di viaggi, individuata dalla Amministrazione centrale, con la quale convenire tariffe e condizioni speciali.

Peraltro l'utilizzazione dell'agenzia di fiducia comporta generalmente il rispetto di tempi e modalità predeterminate e/o vincolate; si deve quindi adottare ogni accorgimento per segnalare con congruo anticipo l'esigenza della prenotazione del volo ed evitare, per quanto materialmente possibile, variazioni nel programma di viaggio che comportino sensibili scostamenti nell'applicazione delle tariffe.

• Resta fatta salva la possibilità di gestire con agenzie locali sconti o riduzioni migliori di quelli ottenibili tramite l'Amministrazione centrale.

STRAORDINARI

c. Mezzo di trasporto proprio

• L'uso del proprio mezzo di trasporto è consentito sia sul territorio nazionale che all'estero, previa preventiva autorizzazione scritta da parte del Responsabile ravvisandosene la convenienza economica o la ristrettezza del tempo a disposizione.

• E' consentito l'uso del mezzo proprio quando il luogo della missione non è servito da ferrovia o da altri mezzi ordinari di linea, o quando vi sia una particolare necessità (es. trasporto di materiali).

• La convenienza si realizza, generalmente, nel caso di più incaricati di una missione con stessa destinazione i quali utilizzino congiuntamente tale mezzo; il raffronto va operato con il costo complessivo del viaggio in ferrovia e altri necessari servizi di linea.

• In ogni caso per l'utilizzo di un mezzo di trasporto proprio deve essere preventivamente rilasciata, da parte del richiedente, apposita dichiarazione scritta (come da fac-simile allegato) dalla quale risulti che il Consorzio è sollevato da qualsiasi responsabilità circa l'uso del mezzo stesso, sia per eventuali danni arrecati a terzi che per quelli subiti alla persona del conducente, dei trasportati e del mezzo di trasporto medesimo.

d. Mezzi di trasporto noleggiati

• L'autorizzazione al noleggio di mezzi di trasporto, stante in generale l'onerosità' della spesa, deve essere sempre espressa preventivamente da parte del Responsabile e debitamente motivata.

• Può essere altresì consentito l'uso del mezzo di trasporto noleggiato all'estero per talune località di destinazione allorchè stesso sia praticamente privo di alternative; si tratta, in questo caso, in sede di valutazione delle spese di viaggio, di considerare attentamente la spesa occorrente.

• Fatti salvi i casi da ultimo citati, e nel perseguimento di possibili riduzioni, si reputa che le stesse possano essere meglio gestite operando con un'unica agenzia di noleggio, individuata dalla sede centrale, con la quale convenire tariffe e condizioni speciali.

e. Trasporto per nave

• L'uso, quale mezzo di trasporto, di piroscafi passeggeri di linea non è consentito per le missioni tipiche del personale salvo che non si tratti di particolari località altrimenti non raggiungibili.

• L'uso dei traghetti, come sistema coordinato e/o complementare di quello ferroviario, è ammesso con le stesse modalità ed avvertenze che per i viaggi in treno.

2. Spostamenti interni

Ciascun interessato può liberamente fare uso di mezzi di trasporto pubblici (autobus, tram, metro) per gli spostamenti che si renderanno necessari nel luogo della missione.

• E' altresì ammesso l'uso del taxi qualora ragioni di rapidità o efficienza o l'inesistenza di altri mezzi pubblici di trasporto lo renda necessario; in particolare e ammesso l'uso di questo mezzo di trasporto:
- quando la località' ove deve svolgersi la missione non sia servita da mezzi pubblici di linea;
- quando pur essendo servita da mezzi pubblici di linea gli orari di questi siano inconciliabili con lo svolgimento della missione;
- quando nei giorni in cui si svolge la missione i mezzi pubblici di linea non siano in esercizio per qualsiasi causa.
In ogni caso l’uso del taxi dovrà essere espressamente giustificato con dichiarazione da allegare alla richiesta del rimborso, sottoscritta dal richiedente stesso.

Art. 4: Spese di soggiorno consentite indice

1. Pernottamento
• Premesso che per la scelta dell'albergo si raccomanda sempre l'utilizzo di criteri di ragionevole economicità, la stessa deve avvenire secondo le classi di attribuzione previste nella allegata tabella A);

• Variazioni rispetto a tale articolazione devono essere sempre debitamente motivate e preventivamente autorizzate da parte del Responsabile.

2. Pasti
• Il rimborso della spesa rimane peraltro condizionato dai limiti di importo giornalieri previsti nella allegata tabella B);

• Le spese di vitto possono essere comunque ripartite nell'arco della giornata, anche a titolo di consumazione, con la sola limitazione dell'importo complessivo giornaliero previsto nella allegata tabella B);

3. Spese telefoniche
•E' previsto il rimborso di spese telefoniche dal luogo del viaggio o durante le fasi di spostamento, sempre che risulti dimostrata la loro attinenza alle ragioni della missione e che siano giustificate da valida documentazione (esempio elenco dettaglio chiamate rilasciato dal gestore)

4. Spese di parcheggio
• E' prevista la possibilità di rendicontare anche le spese di posteggio dell'auto propria (presso aeroporti o altri parcheggi custoditi) se utilizzata nell'ambito del servizio o ai fini della missione, subordinatamente all’autorizzazione preventiva all’uso del mezzo proprio.

Art. 5: Modalità di rimborso delle spese indice

1. Per ottenere il rimborso delle spese sostenute, al rientro del viaggio, il personale interessato deve compilare accuratamente l'apposita modulistica in uso presso il Consorzio, e disponibile presso ogni unità operativa, allegandovi gli originali di tutti i giustificativi relativi. L’incompleta compilazione del modulo di rimborso o l’assenza della documentazione necessaria impedisceil riconoscimento della spesa e quindi la liquidazione del rimborso.

2. L'apposita copia del modello, debitamente firmata dal richiedente e controfirmata dal Responsabile.

3. L'Amministrazione centrale, effettuati i dovuti controlli, dà corso al pagamento.

4. Il personale autorizzato all'utilizzo della carta di credito dell'Istituto dovrà presentare a rendiconto la copia della ricevuta rilasciata all'atto dell'utilizzo della carta, unitamente alla documentazione di spesa.

Art. 6: Rimborso delle spese di trasporto indice

In relazione a quanto disposto nell'art. 3) sono rimborsabili le seguenti spese:

1. Spese ferroviarie
Costo del viaggio senza alcuna limitazione (ivi compreso l'eventuale costo per supplemento rapido, prenotazione obbligatoria, cuccetta, vagone letto, etc.) a seguito della presentazione del biglietto ferroviario.

2. Spese di trasporto aereo
Costo del viaggio in classe turistica o business a seguito della presentazione del biglietto aereo e carte d’imbarco.

3. Spese per mezzo di trasporto proprio
Indennizzo pari ad un quinto del prezzo della benzina verde praticato alla pompa dalla Società AGIP, moltiplicato per il numero dei chilometri percorsi. Costo dei pedaggi autostradali a seguito della presentazione dei relativi scontrini o ricevute salvo casi espressamente previsti. Per alcuni ad esempio il Dr. Raccanelli si usano tabelle ACI ai fini fiscali sarebbe opportuno usare tabelle ACI con verifica dei cavalli fiscali.

4. Spese per noleggio automezzi
Costo dell'autonoleggio limitatamente ad automezzi di media cilindrata a seguito della presentazione della relativa fattura. Costo dei pedaggi autostradali e della benzina a seguito della presentazione dei relativi scontrini o ricevute fiscali;

5. Spese di trasporto per nave
Costo del biglietto, compresa l'eventuale cuccetta, a seguito della presentazione del biglietto della compagnia di navigazione.

6. Spostamenti interni
Tutti i costi sostenuti per gli spostamenti interni con mezzi di servizio pubblico sempreché documentati dall'apposito biglietto e/o ricevuta in originale.

Art. 7: Rimborso delle spese di soggiorno indice

In relazione a quanto disposto nell'art. 4) sono rimborsabili le seguenti spese:

a. Pernottamento e soggiorno

• Tutti i costi documentati mediante fattura e/o ricevuta da cui risulti chiaro il nominativo, i giorni di permanenza, il costo unitario della camera e quello complessivamente pagato limitatamente al soggiorno ed al pernottamento e secondo la suddivisione organica prevista nella tabella A);
• Non sono rimborsabili i costi eccedenti le tariffe suddette (consumazioni al bar dell'albergo, extra in camera, lavanderia, etc.).
• Le telefonate effettuate dall'albergo ed addebitate sulla ricevuta sono rimborsabili solo se opportunamente dimostrata la ragione e l'attinenza con lo scopo della missione che verrà verificata dall’amministrazione centrale in sede di rimborso.

b. Pasti

• Tutti i costi documentati mediante fattura, ricevuta o scontrino da cui risulti chiaro la spesa complessiva sostenuta;
• la spesa complessiva sarà rimborsata entro i limiti di spesa giornaliera stabiliti dalla tabella B, che l'interessato potrà peraltro ripartire a sua libera determinazione nell'ambito dei due pasti giornalieri fatto salvo quanto successivamente previsto per il personale dipendente;
• Il documento fiscale presentato a titolo di rimborso deve essere sempre riferito al soggetto che ha effettuato la missione;
• Nel caso di una sola ricevuta per più commensali con richiesta di rimborso da parte di un solo soggetto dovrà essere indicato, oltre al cognome di tutti i partecipanti, se si tratta di più persone che svolgono la stessa missione o di ospiti per motivi di lavoro;
• Nel caso di una sola ricevuta per più commensali e richiesta di rimborso pro-quota dovrà essere allegata ad ogni missione la copia della ricevuta indicando la missione ed il nominativo del soggetto ove è stato allegato l'originale.

c. Telefoniche

• Sono rimborsabili le spese telefoniche sostenute per ragioni attinenti alla missione semprechè debitamente documentate da apposita ricevuta e sia dimostrata l'attinenza della telefonata con lo scopo della missione.

d. Iscrizione a corsi, seminari, scuole, congressi e convegni

• Sono rimborsabili i suddetti costi purchè documentati da fattura e/o ricevuta fiscale;
• Nel caso in cui la quota di iscrizione comprenda l'alloggio e/o il vitto del partecipante è esclusa ogni altra possibilità di rimborso di costi di pernottamento o di pasti.

Art. 8: Anticipo delle spese di missione indice

1. Tutto il personale autorizzato ad effettuare una missione ha la facoltà di richiedere un anticipo delle spese di viaggio, per una ammontare pari al 75% del trattamento complessivo spettante, mediante la corresponsione della equivalente somma in contanti o tramite rilascio di biglietto pre-pagato da parte dell'Agenzia di viaggi con la quale il Consorzio è convenzionato.

2. L'eventuale richiesta di anticipazione in contanti potrà essere presa in considerazione solo nel caso in cui l'interessato indichi il costo del biglietto di viaggio; resta inteso che detta richiesta dovrà essere inoltrata all'amministrazione con un congruo anticipo rispetto alla data di inizio della missione.

3. Il personale dipendente, il personale associato universitario ed i collaboratori esterni con incarico coordinato e continuativo, possono altresì richiedere una anticipazione pari al 75% delle spese per vitto ed alloggio che prevedono di affrontare, commisurate alla durata della missione ed agli importi spettanti previsti nel precedente art.4).

4. Non possono essere concessi anticipi al di fuori dei casi previsti nel presente articolo.

5. Il personale che ha richiesto ed ottenuto gli anticipi in questione è tenuto, una volta terminata la missione, a fare pervenire all'amministrazione, con la massima tempestività, tutta la documentazione necessaria ai fini della liquidazione della missione.

6. Coloro che, ottenuta l'anticipazione, siano impossibilitati ad effettuare la missione, debbono provvedere alla restituzione dell'anticipo ricevuto, entro e non oltre 10 giorni dalla data in cui avrebbe dovuto aver inizio la missione.

Art. 9: Prescrizione del rimborso indice

1. Il diritto al rimborso delle spese sostenute per missione si prescrive, ove non richiesto, nel termine di dodici mesi.

2. L'inizio della prescrizione decorre dalla data in cui ha avuto termine la missione.

PARTE SECONDA: NORME RISERVATE AL PERSONALE DIPENDENTE

Art. 10: Indennità' di trasferta indice

1. Al personale dell'Istituto inviato in missione, in località fuori del Comune ove ha sede l'Ufficio, per una durata complessiva superiore alla giornata lavorativa, spetta un'indennità di trasferta pari al 30% della misura intera lorda giornaliera e oraria prevista dell'art.25 del D.p.r. 12 febbraio 1991 n.171 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Al personale appartenente ai livelli I, II e III compete il trattamento di missione spettante, rispettivamente per il dirigente generale, per il dirigente superiore e per il primo dirigente dell'Amministrazione dello Stato.
3. Per incarichi inferiori alla giornata lavorativa l'indennità di trasferta continua a corrispondersi secondo le misure e le modalità in atto previste o che saranno definite nei singoli accordi di comparto;

4. L'indennità di trasferta non compete per missioni compiute in località distanti meno di 3 chilometri dal luogo di lavoro collegate con questo da regolari mezzi di linea ovvero raggiungibili facendo uso di automezzo proprio o nella località di abituale dimora.

Art. 11: Spese di vitto e alloggio indice

1. Al personale dell'Istituto inviato in missione, in località fuori del Comune ove ha sede l'Ufficio, oltre all'indennità di trasferta di cui all'art.10) compete il rimborso delle spese documentate per i pasti giornalieri, nel limite di quanto stabilito dalla allegata tabella B); la documentazione della spesa deve essere fornita mediante fattura, ricevuta fiscale o scontrino;

2. Per missioni di durata non superiore alle otto ore compete il rimborso di un solo pasto;

3. Nel caso in cui la missione si svolga in località' vicine e comunque raggiungibili con i mezzi di linea di trasporto terrestre in un tempo non superiore ai 90 minuti e non sussistano particolari esigenze che impongano il pernottamento nelle suddette località' il dipendente è tenuto a rientrare giornalmente in sede anche se la missione debba prolungarsi per più giorni.

Vedi Tabella B per "Limite giornaliero importo dei pasti"

Art. 12: Missione in giorno festivo indice

. Il personale che durante la missione lavori in giorni festivi o di sabato potrà richiedere il recupero compensativo

2. Le ore passate in viaggio non sono considerate lavorative

Art. 13: Missione all'estero indice

 

1. Per le missioni all'estero valgono, generalmente, le stesse modalità previste per le missioni nazionali.

PARTE TERZA: SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DELL'ISTITUTO E RIUNIONI DI LAVORO INTERNE

Art. 14: Principi generali indice

Sono considerati organi dell'Istituto:
- il Presidente - il Consiglio Direttivo
- il Consiglio Scientifico - la Giunta Esecutiva
- il Collegio dei Revisori dei conti
- i Comitati e Commissioni o i Gruppi di lavoro costituiti per specifici scopi.

Art. 15: Rimborso spese di trasferta per le riunioni degli Organi indice

1. Al Presidente, ai membri del Consiglio Direttivo, del Consiglio Scientifico, della Giunta Esecutiva, del Collegio dei Revisori dei Conti compete il rimborso a piè di lista delle spese documentate di viaggio, vitto ed alloggio che gli stessi debbano sostenere per la partecipazione alle riunioni dei rispettivi organi.

2. Il rimborso compete indipendentemente dalla loro sede di residenza o di lavoro.

3. Il rimborso delle spese di viaggio spetta dal luogo ove gli stessi possono trovarsi, per attività di ricerca o per motivi di servizio, alla sede ove ha svolgimento la riunione dell'Organo e viceversa o, occorrendo per il rientro al loro abituale luogo di lavoro o residenza.

4. Ai suddetti membri compete altresì il rimborso a piè di lista delle spese di viaggio, vitto ed alloggio che gli stessi abbiano a sostenere per incarichi svolti nell'ambito della propria funzione.

5. Per la gestione ed il rimborso del trattamento di viaggio, vitto ed alloggio sono applicabili le norme previste nella precedente parte prima.

Art. 16: Comitati, Commissioni, Gruppi di Lavoro e Riunioni di lavoro indice

1. Ai membri di Comitati, Commissioni, Gruppi di Lavoro ed ai partecipanti a riunioni di lavoro compete il rimborso a pié di lista delle spese documentate di viaggio, vitto ed alloggio che gli stessi debbano sostenere per la partecipazione alle rispettive riunioni.

2. Il rimborso compete indipendentemente dalla loro sede di residenza o di lavoro.

3. Il rimborso delle spese di viaggio spetta dal luogo ove gli stessi possono trovarsi, anche occasionalmente, alla sede ove ha svolgimento la riunione e viceversa o, occorrendo per il rientro al loro abituale luogo di lavoro o residenza.

4. Ai suddetti membri compete altresì il rimborso a piè di lista delle spese di viaggio, vitto ed alloggio che gli stessi debbano sostenere per incarichi svolti nell'ambito della propria funzione.

5. Per la gestione del trattamento di viaggio sono applicabili, per quanto compatibili, le norme previste alla precedente parte prima.

6. Ai componenti delle commissioni esaminatrici ed al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso saranno corrisposti i compensi determinati dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 1995.

7. Ai componenti dei Comitati, delle Commissioni e dei Gruppi di Lavoro competono altresì le indennità che saranno stabilite, di volta in volta, da parte del Consiglio Direttivo.

PARTE QUARTA: SPESE DI RAPPRESENTANZA

Art. 17: Principi generali - Spese di rappresentanza indice

1. Sono spese di rappresentanza quelle fondate sulla esigenza dell'Istituto di manifestarsi all'esterno e di intrattenere pubbliche relazioni con soggetti ad esso estranei in rapporto ai propri fini istituzionali.

2. Esse debbono essere finalizzate, nella vita di relazione del Consorzio, all'intento di suscitare su di esso, sulla sua attività' e sui suoi scopi, l'attenzione e l'interesse di ambienti e di soggetti qualificati nazionali, comunitari o internazionali, onde ottenere gli innegabili vantaggi che per una pubblica istituzione derivano dal fatto di essere conosciuta, apprezzata e seguita nella sua azione a favore della collettività.

Art. 18: Spese di rappresentanza indice

1. Sono considerate spese di rappresentanza:

a. colazioni, cene e piccole consumazioni in occasione di incontri con personalità od autorità' italiane e straniere, riunioni prolungate ad adeguati livelli di rappresentanza;

b. servizi fotografici e audiovisivi, di stampa e di relazioni pubbliche, addobbi ed impianti vari in occasione di visite di autorità, di membri di missioni di studio italiani o stranieri;

c. spese finalizzate alla migliore rappresentazione del Consorzio in particolari circostanze;

d. cerimonie (stampa di inviti, affitto locali, eventuale rinfresco, etc.) alle quali partecipino autorità italiane o straniere;

2. Le spese di cui al presente articolo vanno poste a carico dell'apposito codice di bilancio dell'Istituto.

Art. 19: Soggetti autorizzati a sostenere le spese di rappresentanza indice

. Le spese di rappresentanza di cui al precedente articolo debbono essere autorizzate dal Presidente o da un suo delegato.

2. Le spese di rappresentanza devono essere adeguatamente motivate ed analiticamente documentate dai soggetti legittimati a sostenerle con l'indicazione delle circostanze che le hanno motivate.

Art. 20: Particolari spese di rappresentanza indice

1. In occasione di incontri, presentazione delle attività, simposi, tavole rotonde ed altri consimili manifestazioni, riferibili ai fini istituzionali perseguiti, il consorzio potrà, con onere a carico del proprio bilancio, assumere le spese di ospitalità per ospiti partecipanti provenienti dall'interno e dall'esterno, con esclusione di quelle di carattere personale

2. Non rientrano nelle spese di rappresentanza quelle sostenute per l'organizzazione di eventi di carattere scientifico, formativo ed educativo che fanno parte della normale attività di studio e di ricerca

FAC-SIMILE di DICHIARAZIONE

Il sottoscritto ...................................................................... (Cognome e Nome), nato a ........................................................ il ..........................., dell'Unità di Ricerca di ........................................, dovendo effettuare una missione presso ...................................... dal ................... al .................... ed essendo stato autorizzato all'uso del mezzo proprio per raggiungere e tornare dal luogo della missione

DICHIARA

di sollevare il Consorzio I.N.C.A. da ogni e qualunque responsabilità derivante dall'uso del proprio mezzo di trasporto;
di assumersi ogni e qualunque responsabilità per danni eventualmente arrecati durante l'uso del proprio mezzo di trasporto a terzi, ai trasportati, ad animali o cose;
di ritenere il Consorzio manlevato da ogni e qualunque responsabilità circa i danni arrecati alla propria persona in conseguenza all'uso del mezzo proprio;
di rinunciare sin d'ora ad ogni e qualsiasi rivalsa nei confronti del Consorzio per danni eventualmente ricevuti od arrecati al proprio mezzo di trasporto durante l'uso.

In Fede


____________________________

Tabella A: art. 7 indice

CLASSE DI ATTRIBUZIONE PER SISTEMAZIONE ALBERGHIERA

Componenti degli Organi, Comitati, Commissioni, Gruppi di lavoro, Professori Ordinari ed Associati, Ricercatori, Tecnici e personale dipendente dal I al VII livello
Albergo di I categoria

Borsisti, dottorandi, collaboratori di pari livello, personale dipendente di VIII, IX e X livello
Albergo di II categoria

CLASSE DI ATTRIBUZIONE PER VIAGGIO FERROVIARIO

Componenti degli Organi, Comitati, Commissioni, Gruppi di lavoro, Professori Ordinari ed Associati, Ricercatori, Tecnici e personale dipendente dal I al VII livello
I classe e posto letto in compartimento singolo

Borsisti, dottorandi, collaboratori di pari livello
II classe e posto letto in compartimento doppio

Personale dipendente di VIII, IX e X livello
II classe e cuccetta

Tabella B: art. 11 indice

LIMITE GIORNALIERO IMPORTO DEI PASTI

Componenti degli Organi, Comitati, Commissioni, Gruppi di lavoro, Professori Ordinari ed Associati, Ricercatori, Tecnici, personale dipendente di I, II e III livello
€ 61.10 giornalieri per due pasti giornalieri comunque distribuiti

Borsisti, dottorandi, collaboratori di pari livello
€ 44.26 giornalieri per due pasti giornalieri comunque distribuiti personale dipendente dal IV al X livello
€ 22.13 giornalieri per un pasto - € 44.26 giornalieri per due pasti.

updated: January 16 2008 06:26:39.