STATUTO
CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO
NAZIONALE
per
LA CHIMICA PER L'AMBIENTE
(Approvato dal Consiglio
Direttivo il 1° Settembre 2004)
art. 1
- 2 - 3 - 4
- 5 - 6 -
7 - 8 - 9
- 10 - 11
- 12 - 13
- 14 - 15
- 16 - 17
Art.
1 - Oggetto e Sede
1. Il Consorzio Interuniversitario
Nazionale per la Chimica per l'Ambiente, costituito
con atto convenzionale sottoscritto il 6 Ottobre
1993 (Personalità Giuridica DM del 15/03/96
e 16/05/96), ha lo scopo di fornire supporti scientifici,
didattico-formativi, organizzativi, tecnici e
finanziari alle Università consorziate
e si propone di promuovere e coordinare la loro
partecipazione alle attività scientifiche
e di indirizzo tecnologico nel campo della Chimica
per l'Ambiente (processi, prodotti, materiali
e loro interazioni con l'ambiente), in accordo
con i programmi di ricerca nazionali ed internazionali
in questo settore.
L'azione di coordinamento favorisce le collaborazioni
tra Università, Istituti Universitari e
Centri Interuniversitari (d'ora in poi indicati
con il termine "Università")
fra di loro e con Regioni, Province, Comuni, Istituti
ed Enti di ricerca pubblici e privati, nonché
Imprese.
Il Consorzio si propone
come interlocutore scientifico dei vari Organi
del Governo Nazionale, delle Regioni, Province,
Comuni e di Istituti Pubblici e Privati al fine
di promuovere lo sviluppo nel rispetto delle esigenze
ambientali. Il Consorzio promuove la creazione
di Laboratori nel campo della Chimica per l'Ambiente
a norma del seguente Statuto, e la partecipazione
dei consorziati alla loro gestione.
2. Il Consorzio si occupa e promuove le ricerche
fondamentali concernenti le seguenti tematiche:
a) Reazioni, processi e prodotti:
- per la valorizzazione delle risorse naturali
e rinnovabili
- per l'impiego di prodotti chimici compatibili
con l'ambiente
- con risparmio energetico
- per la inattivazione di prodotti chimici
- per il riuso, riciclo e trattamento dei residui
e dei rifiuti.
b) Studio di meccanismi di formazione e di trasformazione
dei composti chimici sia di origine naturale che
antropica in condizioni naturali.
c) Modelli chimico-fisici, validati sperimentalmente,
per conoscere e prevedere:
- la distribuzione delle specie chimiche e la
loro trasformazione
- la relazione fra struttura e proprietà
di composti in rapporto alle loro attività
biologiche e tossicologiche.
d) Sviluppo di metodologie analitiche per il controllo
dell'ambiente.
3. Le tematiche del Consorzio sono definite dal
Consiglio Direttivo su proposta del Consiglio
Scientifico.
4. Possono partecipare alle attività del
Consorzio, cooperando interdisciplinarmente, tutti
i ricercatori delle Università consorziate
che si occupano di problematiche correlate alla
Chimica per l'Ambiente.
5. Il Consorzio ha sede legale in Marghera e non
ha fini di lucro.
Art. 2 - Università
Consorziate
1. Fanno parte del Consorzio:
a) le Università che lo hanno costituito
e che hanno aderito successivamente;
b) ogni altra Università italiana o straniera
che ne faccia domanda, previa deliberazione del
Consiglio Direttivo che nel decidere terrà
conto del parere del Consiglio Scientifico e delle
attività già esistenti e delle prospettive.
2. Ogni Università
consorziata ha diritto ad un proprio rappresentante
nel Consiglio Direttivo.
3. Il Consorzio è articolato in:
- Laboratori di Ricerca autonomi e presso le Università
consorziate
- Unità di Ricerca
- Unità di Sede.
4. Il Consorzio non assume obbligazioni per conto
dei singoli partecipanti e non li rappresenta,
agendo sempre ed esclusivamente in nome e per
conto proprio.
Art.
3 - Attività del Consorzio
1. Al fine di realizzare i propri scopi, il Consorzio:
a) procede alla costituzione e alla gestione di
Laboratori di ricerca avanzata, costituisce Unità
di Sede e Unità di Ricerca presso le Università
e, previo atti convenzionali, anche presso Enti
pubblici e privati di ricerca sia nazionali che
internazionali.
b) promuove lo sviluppo e la progettualità
della collaborazione scientifica tra le Unità
di Ricerca delle Università consorziate
e di queste con altri Enti pubblici o privati
di ricerca, nazionali o internazionali, che operano
nel campo della chimica e delle scienze per l'ambiente,
secondo le tematiche di ricerca specificate nell'Art.
1.
c) mette a disposizione delle Università
partecipanti le attrezzature ed i laboratori che
possono costituire supporto per l'attività
dei dottorandi di ricerca, assegnisti di ricerca
e per la formazione del personale addetto alla
ricerca;
d) promuove e cura la formazione di esperti dei
diversi settori che hanno attinenza con le discipline
tecnico-ambientali, attraverso un proprio Programma
di Formazione definito sulla base della normativa
a livello nazionale ed europeo. Promuove, anche
mediante la concessione di Borse di studio, Contratti
e Assegni di ricerca, la formazione di esperti
nel settore della Chimica per l'Ambiente;
e) avvia le azioni di trasferimento dei risultati
della ricerca al settore applicativo ed industriale,
con riferimento anche alle realtà territoriali
di ciascuna Unità di Ricerca;
f) esegue studi e ricerche su incarico di Amministrazioni
pubbliche ed Enti pubblici o privati, e fornisce
ai medesimi pareri relativi alle problematiche
nel settore della Chimica per l'Ambiente;
g) cura anche, in collaborazione con il mondo
industriale, la realizzazione di strumentazione
tecnologicamente avanzata e di processi chimici
innovativi con particolare riferimento a quelli
intrinsecamente sicuri e a ridotto impatto ambientale;
h) stipula accordi di associazione con Università
straniere (Università Associate);
i) promuove ogni altra azione mirata a produrre
consapevolezza e comprensione nel tessuto sociale
sul ruolo della ricerca per la soluzione dei problemi
connessi ad una maggiore capacità di salvaguardia
del territorio e dell’ambiente.
2. Al fine di realizzare i propri scopi il Consorzio
potrà promuovere e stipulare convenzioni
e accordi con Enti pubblici e privati, Fondazioni
e Società nazionali ed internazionali che
operano nei settori interessati alle attività
del Consorzio. Potrà promuovere e aderire
ad altri Consorzi o società consortili,
aventi analoghi interessi e scopi e altresì
prendere parte allo studio, alla realizzazione
e gestione di iniziative scientifiche nell'ambito
di progetti e di accordi di cooperazione internazionale.
Art. 4 - Finanziamenti
1. Per il conseguimento dei propri scopi,
il Consorzio si avvale:
a) dei contributi erogati a vario titolo dal MIUR
per le attività del Consorzio;
b) di eventuali fondi erogati dalle Università
consorziate e dei fondi di pertinenza delle Università
consorziate erogati dal MIUR;
c) dei contributi erogati, in relazione ad accordi
internazionali, dal MIUR, da altre Amministrazioni
statali, da Enti pubblici o privati italiani e
stranieri;
d) di finanziamenti e contributi da vari Enti
e/o soggetti pubblici e privati con i quali collabora
nell'ambito del perseguimento del proprio oggetto
consortile;
e) di proventi derivanti dalla attività
svolta attraverso le proprie Unità di Ricerca
e Laboratori sulla base di commesse, contratti
o convenzioni con Amministrazioni pubbliche e
con altri Enti o Istituzioni pubblici o privati,
nazionali ed internazionali, nonché dall'attività
di formazione scientifica, tecnica e professionale
derivante dal Programma di Formazione;
f) di eventuali donazioni, lasciti, legati e liberalità
debitamente accettati e sottoscritti dal Consiglio
Direttivo;
g) degli utili derivanti dallo sfruttamento industriale
dei propri brevetti.
Art. 5 –
Patrimonio
1. Il patrimonio è costituito dalla
quota di 5164,57 Euro ciascuna versata dalle Università
che hanno costituito il Consorzio di cui all’art.
1 dell’Atto costitutivo, nonché dalla
quota di pari importo versata dalle Università
che hanno aderito successivamente.
2. Ogni altra Università che, ai sensi
dell’Art. 2, comma b, entri a far parte
del Consorzio è tenuta, oltre alla quota
di cui al comma 1°, a versare entro sei mesi
un contributo straordinario stabilito dal Consiglio
Direttivo in relazione al patrimonio.
3. Il Patrimonio del Consorzio è costituito
da:
a) immobilizzazioni immateriali;
b) immobilizzazioni materiali: beni immobili;
c) immobilizzazioni materiali: beni mobili
4. Costituiscono pertanto patrimonio del Consorzio
anche i beni mobili ed immobili acquisiti per
attività proprie o delle singole Unità
di Ricerca, nonché le conoscenze, le tecnologie,
i brevetti e ogni altro risultato dell’attività
di ricerca svolta dalle singole unità nell’ambito
delle attività sviluppate all’interno
della programmazione e dei progetti propri del
Consorzio o secondo le linee di indirizzo, i piani
pluriennali e le proposte operative adottate dal
Consiglio Direttivo, su proposta del Consiglio
Scientifico.
Art. 6 –
Organi
1. L’organizzazione del Consorzio
è definita sulla base del principio della
separazione tra:
? competenze e responsabilità di programmazione;
? competenze e responsabilità di gestione;
? competenze e responsabilità di verifica
e controllo.
2. Sono Organi del Consorzio:
a) il Consiglio Direttivo
b) il Presidente del Consorzio
c) la Giunta
d) il Consiglio Scientifico
e) il Collegio dei Revisori dei Conti
Gli Organi si riuniscono con le modalità
previste nei relativi regolamenti di cui all’Art.
16.
Art. 7 - Il
Consiglio Direttivo
1. Il governo del Consorzio è affidato
al Consiglio Direttivo, composto da un rappresentante
di ciascuna delle Università consorziate,
designato dal Rettore fra i professori, di ruolo
e fuori ruolo, aderenti al Consorzio e componenti
di Unità di Ricerca dell’Ateneo,
costituite presso ciascuna delle Università
Consorziate.
I Consiglieri dovranno rappresentare il più
possibile tutte le tematiche scientifiche del
Consorzio.
Del Consiglio Direttivo fanno parte due rappresentanti,
scelti tra i Direttori Generali o Dirigenti, ciascuno
designato rispettivamente dal Ministero dell’Istruzione,
dell’Università, della Ricerca e
dal Ministero dell’Ambiente.
E' incompatibile la funzione di rappresentante
di ciascuna delle Università Consorziate
con identiche funzioni all'interno di Organi di
altri Consorzi Interuniversitari.
2. Il Consiglio Direttivo è nominato per
un quadriennio. I singoli consiglieri non sono
rieleggibili per più di un quadriennio
consecutivo. Qualora venga meno, per qualunque
motivo, uno dei consiglieri anteriormente alla
data di scadenza, si provvede alla sostituzione
dello stesso. Il Consigliere sostituto dura in
carica sino alla scadenza del mandato del consigliere
sostituito.
3. Il Consiglio Direttivo ha compiti di indirizzo
e programmazione generale delle attività
del Consorzio.
4. Il Consiglio Direttivo elegge nella prima seduta
il Presidente del Consorzio, scelto tra i componenti
del Consiglio Direttivo, nonché il Vice
Presidente e la Giunta su proposta dello stesso
Presidente.
5. Il Consiglio in seduta ordinaria:
a) nomina i componenti del Consiglio Scientifico
proposti dal Presidente;
b) nomina, sentito il Consiglio Scientifico, i
Direttori dei Laboratori, secondo le norme delle
strutture operative, di cui al successivo Art.
16;
c) nomina il Collegio dei Revisori dei Conti;
d) delibera il bilancio preventivo, le relative
variazioni ed il conto consuntivo;
e) delibera, sentito il parere del Consiglio Scientifico,
sull’adesione e sulla permanenza delle Unità
di Ricerca e sull’istituzione e soppressione
dei Laboratori, di cui al punto a) dell'Art. 3;
f) delibera in materia di convenzioni, contratti
e commesse;
g) sovrintende all'attuazione dei Piani Pluriennali
di Attività, di cui all'Art. 10 comma 2;
h) delibera su tutte le questioni riguardanti
l'amministrazione del Consorzio;
i) delibera su borse di studio, i contratti e
gli assegni di ricerca, sentito il parere del
Consiglio Scientifico;
l) adotta i Regolamenti di Attuazione del presente
Statuto;
m) approva l'affidamento di incarichi e compiti
alle Unità di Sede e ai propri Laboratori,
sentito il parere del Consiglio Scientifico;
n) approva i Piani Pluriennali di Attività
predisposti dal Consiglio Scientifico, sentito
il parere della Giunta;
o) delibera sulle proposte di collaborazione con
Amministrazioni pubbliche e con Enti pubblici
e privati a carattere nazionale e internazionale;
p) per attuare i programmi del Consorzio, può
delegare parte dei propri poteri al Presidente
e alla Giunta, indicandone i limiti.
In seduta straordinaria:
q) delibera sull'ammissione di nuovi componenti
del Consorzio e ratifica i recessi;
r) delibera sullo scioglimento del Consorzio e
sulla destinazione dei suoi beni;
s) delibera, sulle modifiche di Statuto non comportanti
oneri finanziari per le Università consorziate;
t) delibera su ogni altra materia non specificatamente
attribuita alla competenza di altri Organi.
6. Il Consiglio Direttivo viene convocato dal
Presidente del Consorzio almeno quindici giorni
prima della riunione stessa, tramite lettera ordinaria,
o raccomandata, via fax, o via e-mail
Il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta ordinaria
due volte l'anno per l'approvazione del bilancio
preventivo e del conto consuntivo e della relazione
sulla attività svolta.
Il Consiglio Direttivo può riunirsi in
teleriunione e audioriunione.
Il Consiglio Direttivo viene altresì convocato
ogni volta che lo richieda almeno un terzo di
suoi membri, o per iniziativa del Presidente del
Consorzio.
7. Il Consiglio Direttivo è regolarmente
costituito e può validamente deliberare
in seduta ordinaria quando sia accertata la presenza,
di persona o per delega del consigliere, di almeno
la metà più uno dei suoi componenti.
Esso delibera a maggioranza semplice dei presenti.
Per le deliberazioni di competenza del Consiglio
Direttivo in seduta straordinaria, invece, è
necessario che partecipi alla votazione un numero
di consorziati, di persona o per delega del consigliere,
tale da rappresentare almeno i 2/3 (due terzi)
dei membri e vi sia il voto favorevole di almeno
2/3 (due terzi) dei presenti.
Art. 8 - Il
Presidente del Consorzio
1. Il Presidente del Consorzio è
nominato dal Consiglio Direttivo nel proprio seno
tra esperti di alta qualificazione scientifica
nel settore di interesse del Consorzio.
2. Il Presidente, dura in carica 4 anni e non
è rieleggibile per più di un quadriennio
consecutivo.
3. Il Presidente:
a) convoca e presiede il Consiglio Direttivo,
il Consiglio Scientifico e la Giunta;
b) ha la rappresentanza legale del Consorzio di
fronte ai terzi e in giudizio, con facoltà
di rilasciare mandati a procuratori ed avvocati;
c) assicura l'esecuzione delle delibere del Consiglio
Direttivo, sottoscrive convenzioni e contratti
a nome e per conto del Consorzio;
d) assicura l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti
di Attuazione;
e) predispone gli atti della Giunta, del Consiglio
Direttivo e del Consiglio Scientifico.
f) adotta tutti i provvedimenti ed esercita le
funzioni che gli sono specificatamente delegati
dagli Organi competenti;
g) può assumere, in caso di necessità
e di urgenza, gli atti che dovranno essere approvati
successivamente nel corso della prima riunione
utile del Consiglio Direttivo.
Art. 9 - La
Giunta
1. Il Consiglio Direttivo può delegare
ad una Giunta esecutiva alcune delle sue competenze,
nei limiti previsti dai Regolamenti di Attuazione
di cui all'Art. 16, con esclusione della potestà
regolamentare, della predisposizione e dell'approvazione
del bilancio di previsione e dell'approvazione
del conto consuntivo.
2. La Giunta è composta dal Presidente,
che la presiede, da cinque membri eletti tra i
componenti del Consiglio Direttivo (v. art. 7
comma 4), e da tre membri di diritto della Giunta
senza diritto di voto: il Past-Presidente del
Consorzio, il Rappresentante dei Direttori dei
Laboratori e il Coordinatore del Consiglio Scientifico.
Tra i membri eletti della Giunta è nominato
il Vice-Presidente che sostituisce il Presidente
in caso di assenza o impedimento.
3. La Giunta dura in carica per un quadriennio.
I componenti della Giunta non sono rieleggibili
per più di un quadriennio consecutivo.
Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare
uno o più membri della Giunta, i rimanenti
nominano i sostituti a maggioranza dei membri
eletti. I membri della Giunta così nominati
sono confermati nella riunione successiva del
Consiglio Direttivo e restano in carica fino alla
scadenza naturale del Consiglio Direttivo.
Nel caso in cui i membri della Giunta si dimettano
in maggioranza, il Presidente convoca d’urgenza
il Consiglio Direttivo per la nomina dei nuovi
membri.
4. La Giunta è organizzata per competenze
ed ha il compito di coadiuvare il Presidente nell’attuazione
e la gestione delle linee politiche di Ricerca
scientifica deliberata dal Consiglio Direttivo
e dal Consiglio Scientifico del Consorzio, per
quanto di competenza.
Il Vice-Presidente, ha delega alla firma, in caso
di necessità.
5. La Giunta:
a) predispone gli atti del Consiglio Direttivo;
b) adotta i provvedimenti ad essa delegati dal
Consiglio Direttivo;
c) adotta, in caso di urgenza e necessità,
i provvedimenti del Consiglio Direttivo, salvo
ratifica nella prima adunanza successiva del Consiglio
stesso.
Possono partecipare alle riunioni di Giunta con
voto consultivo, esperti esterni chiamati dal
Presidente, quando se ne verifichi la necessità.
Art. 10 -
Il Consiglio Scientifico
1. Il Consiglio Scientifico è l’organo
che elabora le linee della politica scientifica
del Consorzio, assumendo compiti consultivi nei
confronti del Consiglio Direttivo, relativi agli
aspetti di gestione scientifica dell’attività
del Consorzio.
2. Predispone il Piano Triennale di Attività
tenendo conto dei programmi di ricerca nazionali
ed internazionali nel settore della chimica per
l’ambiente, che sottopone all’approvazione
del Consiglio Direttivo per il finanziamento.
Formula proposte operative per lo sviluppo dell’attività
scientifica del Consorzio, ed esprime pareri tecnico-scientifici
connessi alle attività del Consorzio medesimo.
Verifica la validità scientifica dell’attività
di ricerca attinente le aree tematiche e quella
dei Laboratori e Unità di Ricerca in relazione
agli obiettivi del Consorzio.
3. Il Consiglio Scientifico è composto
dal Presidente del Consorzio, che lo presiede
e da 6 (sei) eminenti personalità scientifiche,
di cui almeno tre scelte dal Consiglio Direttivo
tra i componenti delle Unità di Ricerca
del Consorzio che hanno gestito negli ultimi cinque
anni progetti di rilevanza nell’ambito del
Consorzio stesso.
Esso rimane in carica quattro anni. I componenti
possono essere confermati per non più di
una volta consecutivamente.
Il Consiglio Scientifico elegge nel suo seno un
Coordinatore che partecipa alle riunioni della
Giunta con voto consultivo.
Il Coordinatore sostituisce il Presidente in caso
di assenza o impedimento.
Possono far parte del Consiglio Scientifico, secondo
il Regolamento di Attuazione di cui all’Art.
16, rappresentanti di Enti pubblici e privati
che contribuiscano alle attività del Consorzio.
Il numero dei rappresentanti non può superare
il 30% dei componenti del Consiglio Scientifico
stesso.
Il Consiglio Scientifico può avvalersi
del parere consultivo di esperti, anche stranieri,
in settori specifici attinenti a quelli delle
aree scientifiche del Consorzio, di cui all’art.
1 comma 2 del presente Statuto.
Il Consiglio Scientifico si riunisce in via ordinaria
due volte l’anno e su richiesta del Consiglio
Direttivo o del Presidente, ove se ne ravvisi
la necessità.
Art. 11 -
Collegio dei Revisori dei Conti
1. La revisione della gestione amministrativa
– contabile del Consorzio è effettuata
da un Collegio dei Revisori dei Conti; esso esercita
le funzioni di cui agli Articoli 2403 e 2409 ter
del Codice Civile.
2. Il Collegio è nominato con deliberazione
del Consiglio Direttivo ed è composto da
tre componenti effettivi e due supplenti. Un componente
effettivo e uno supplente sono designati dal MIUR.
I membri sono scelti tra gli iscritti nel registro
dei revisori contabili ai sensi del Decreto Legislativo
27.1.1992, n. 88.
3. Il Collegio dura in carica per un quadriennio
e può essere riconfermato una sola volta.
4. Il Collegio dei revisori dei conti:
a) elegge tra i membri effettivi il Presidente;
b) controlla l’amministrazione del Consorzio;
c) provvede al riscontro degli atti ed accerta
la regolare tenuta dei libri e delle scritture
contabili; esamina il bilancio preventivo ed il
conto consuntivo redigendo apposite relazioni
ed effettua verifiche di cassa.
I Revisori sono responsabili nei confronti del
Consorzio secondo le disposizioni dell’Articolo
2407 del Codice Civile.
Art. 12 -
Gestione Finanziaria
1. L'attività del Consorzio è
organizzata sulla base di Piani Pluriennali di
Attività. L'esercizio economico e finanziario
inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre
di ciascun anno. Il Consiglio Direttivo delibera
entro la fine di ciascun anno il bilancio di previsione
predisposto dal Presidente del Consorzio, contenente,
fra l'altro, il programma delle attività
scientifiche. Entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio
il Consiglio Direttivo approva il conto consuntivo
contenente, fra l'altro, la relazione alle attività
svolte nell'esercizio immediatamente scaduto,
elaborata dal Presidente.
2. Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo
sono inviati al MIUR e alle Università
consorziate per conoscenza, nei 15 giorni successivi
la loro approvazione.
Art. 13 –
Personale
1. La dotazione organica, lo statuto giuridico
e il trattamento economico del personale del Consorzio,
sono deliberati dal Consiglio Direttivo con un
apposito Regolamento (Art. 16).
Art. 14 -
Durata e Recesso
1. Il Consorzio ha durata di anni venti
a partire dalla data di approvazione del presente
Statuto, che è prorogata automaticamente
di anno in anno.
2. E’ ammesso il recesso da parte delle
Università consorziate previa disdetta
da inviare, tramite lettera raccomandata a.r.
indirizzata al Presidente del Consorzio, almeno
sei mesi prima della fine dell'esercizio finanziario.
3. In caso di recesso di uno dei consorziati,
la relativa quota di partecipazione, consistente
nella quota sociale e di eventuali contributi
finanziari versati, accresce proporzionalmente
quella degli altri.
4.Il recedente rimane responsabile per tutte le
obbligazioni assunte verso il Consorzio o verso
terzi che risultino pendenti al momento della
ricezione della lettera contenente la dichiarazione
di recesso e/o assunte in data anteriore alla
predetta ricezione, salvo il risarcimento di eventuali
danni arrecati al Consorzio medesimo.
5. Il recedente non potrà comunque utilizzare,
divulgare o attingere al patrimonio di conoscenze
e tecnologie appartenenti al Consorzio in esito
alla attività di ricerca svolta nel tempo
in cui faceva parte dello stesso, senza la preventiva
autorizzazione del Consorzio stesso.
Art. 15 -
Scioglimento del Consorzio
1. Il Consorzio si può sciogliere
con delibera presa con voto favorevole di almeno
¾ (tre quarti) dei suoi membri.
2. Allo scioglimento del Consorzio i beni mobili
e immobili e i beni immateriali facenti parte
del patrimonio del Consorzio che restano dopo
la liquidazione, sono devoluti alle università
costituenti il Consorzio, avuto riguardo, quanto
ai beni mobili e immobili, alla sede universitaria
di riferimento presso la quale i beni si trovano
o all’Università da cui dipende l’Unità
di Ricerca che ha in disponibilità i suddetti
beni; quanto ai beni immateriali, all’Università
da cui dipendeva l’Unità di Ricerca
che li ha prodotti.
Art. 16 -
Regolamenti di Attuazione
1. Entro sei mesi dalla data di approvazione
del presente Statuto saranno adottati i Regolamenti
di Attuazione. In particolare:
a) Il Regolamento degli Organi;
b) Il Regolamento delle Strutture Operative;
c) Il Regolamento dell’Organico e del Personale;
d) Il Regolamento dell’Amministrazione e
della Contabilità.
I Regolamenti di cui ai punti precedenti sono
inviati per conoscenza al MIUR e alle Università
consorziate.
Art.17
Per tutto quanto non
previsto nel presente Statuto valgono le norme
di cui agli Articoli 11 e seguenti del Codice
Civile.
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